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LEGA ITALIANA
PER LA
DIFESA DEGLI ANIMALI
ORDINANZA CONTRO IL MALTRATTAMENTO DEGLI
ANIMALI
IL
SINDACO
Vista la Legge 14.08.1991, n. 281 (Legge quadro in materia di
animali da affezione e prevenzione al randagismo);
Visti gli art. 83 e successive modifiche del DPR n.320/54
Regolamento Generale di Polizia Veterinaria;
Visto l'art.
727 C.P.
(maltrattamenti di animali) come modificato con legge 22.11.1993 n. 473;
Visto il DPR n. 624/82, attuazione della direttiva CEE n. 77489;
Visto il punto 39 del capitolo III dell'allegato al DPR n. 624/82;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
Considerato che occorre dettare disposizioni precise sulla
detenzione e sulla tenuta degli animali;
Ritenuto che il maltrattamento degli animali sia contrario al
corrente senso di rispetto verso gli animali ed i loro diritti, nonché
contrasti con la sensibilità dei cittadini;
ORDINA
1. è fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi
nei confronti di animali e quindi percuoterli, sottoporli ad eccessivi sforzi,
fatiche e rigori climatici ingiustificati, senza considerare la specie o l'età;
2. è fatto assoluto divieto di abbandonare animali sul territorio
del Comune;
3. è fatto divieto di addestrare cani o altri animali ricorrendo a
violenze fisiche o comportamentali. Sono assolutamente vietati i combattimenti
fra animali;
4. è fatto assoluto divieto di mettere in atto cattura di animali
randagi e/o vaganti, ad eccezione di quella effettuata da operatori autorizzati
dalle Autorità competenti nei casi e per gli scopi previsti dalle leggi
vigenti;
5. è fatto assoluto divieto di detenere gli animali in ambienti con
condizioni igieniche non idonee e in spazi angusti tali da impedire i movimenti
essenziali, tipici della specie, e privandoli altresì delle condizioni di vita
idonee secondo le esigenze naturali ed acquisite.
I criteri principali per la detenzione di animali d'affezione sono così
dettagliati:
· i cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato ed
impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle temperature e condizioni
climatiche sfavorevoli.
· La detenzione dei cani alla catena deve essere evitata; qualora si renda
necessaria, occorre che all'animale sia quotidianamente assicurata la
possibilità di movimento libero e che la catena sia mobile, con anello
agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza e non
più di due metri dal suolo. >
· Qualora i cani siano detenuti prevalentemente in spazi delimitati, è
necessario uno spazio di almeno 12 metri quadrati
per capo adulto, più ulteriori 4 metri
quadrati per ogni capo aggiunto, fatte
salve le particolari esigenze di razza; i locali di ricovero devono essere
aperti sull'esterno, per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione.
· Lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione deve essere
mantenuto in buone condizioni igieniche.
· Ogni animale da affezione deve avere costantemente a disposizione acqua da
bere.
· Il nutrimento, fornito almeno quotidianamente, fatte salve particolari
esigenze di specie, deve essere, nella quantità e nella qualità, adeguato alla
specie, all''età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale.
6. ogni animale deve essere tenuto, a cura del proprietario o da
chi ne abbia il possesso anche temporaneo, in buone condizioni igieniche-sanitarie
e dovrà essere accudito e curato secondo le necessità del caso. Chiunque
detiene, a qualsiasi titolo, un animale è ritenuto responsabile anche della sua
riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole;
7. è fatto assoluto divieto di maltrattare i gatti che vivono in
libertà; di impedire loro l'approvvigionamento di cibo ed acqua; di impedire
loro il riparo dalle intemperie nei luoghi dove le colonie feline sono
stanziate o nei ripari creati dalle associazioni animaliste
8. è fatto assoluto divieto di tenere gatti legati;
9. le voliere per uccelli, salvo deroghe transitorie per esigenze
sanitarie e per mostre ornitologiche, devono avere dimensioni minime superiori
all'apertura alare delle specie detenute;
10. è vietata la spellatura di animali vivi;
11. è vietata l'esposizione degli animali d'affezione nelle vetrine
dei negozi o all'esterno degli stessi;
12. è vietato costringere alla convivenza, nella stessa gabbia,
animali tra loro incompatibili;
13. è vietato tenere in isolamento animali che, per esigenza di
specie, devono vivere in gruppo;
14. è vietata la vendita di pulcini o altri animali colorati
artificialmente;
15. è vietata la custodia di pesci in acqua insufficiente, povera
di ossigeno e a temperatura e ricambio idrico non conformi alle esigenze
fisiologiche della specie; Il volume di ciascun acquario non dovrà mai essere
inferiore a dieci litri d'acqua;
16. è vietato trasportare animali d'affezione in condizioni e con
mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche
temporanei. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da
protegger gli animali da intemperie o lesioni, consentire la ventilazione
nonché l'adeguato apporto idrico;
17. è fatto assoluto divieto di svolgere sul territorio del Comune
spettacoli o altri intrattenimenti pubblici che comportino maltrattamenti ad
animali e/o siano contrari alla loro dignità ed al loro rispetto;
18. è assolutamente vietata ogni forma di gioco, lotteria o
intrattenimento anche in occasione di fiere, mercati, ecc., la cui vincita sia
costituita da animali vivi;
19. è vietata ogni forma di accattonaggio con utilizzo di animali;
DISPONE
· che le trasgressioni alla presente ordinanza, fatte salve le
disposizioni penali in materia, saranno punite con una sanzione amministrativa
di £. 350.000;
·
la Polizia Municipale, ed ogni organo a ciò preposto per legge o
regolamento, sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza ed i
cittadini sono invitati a segnalare in Comune eventuali trasgressioni.
Si avverte che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso:
1. entro 30 giorno dalla data di notifica del presente
provvedimento, al Prefetto nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. 24
novembre 1971 n. 1199;
2. entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale
Amministrativo Regionale della Lombardia, nei termini e nei modi previsti
dall'art.2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034
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