LEGA ITALIANA PER LA DIFESA DEGLI ANIMALI

ORDINANZA CONTRO IL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI


IL SINDACO

Vista la Legge 14.08.1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione al randagismo);

Visti gli art. 83 e successive modifiche del DPR n.320/54 Regolamento Generale di Polizia Veterinaria;

Visto l'art. 727 C.P. (maltrattamenti di animali) come modificato con legge 22.11.1993 n. 473;

Visto il DPR n. 624/82, attuazione della direttiva CEE n. 77489;

Visto il punto 39 del capitolo III dell'allegato al DPR n. 624/82;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

Considerato che occorre dettare disposizioni precise sulla detenzione e sulla tenuta degli animali;

Ritenuto che il maltrattamento degli animali sia contrario al corrente senso di rispetto verso gli animali ed i loro diritti, nonché contrasti con la sensibilità dei cittadini;

ORDINA

1. è fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali e quindi percuoterli, sottoporli ad eccessivi sforzi, fatiche e rigori climatici ingiustificati, senza considerare la specie o l'età;

2. è fatto assoluto divieto di abbandonare animali sul territorio del Comune;

3. è fatto divieto di addestrare cani o altri animali ricorrendo a violenze fisiche o comportamentali. Sono assolutamente vietati i combattimenti fra animali;

4. è fatto assoluto divieto di mettere in atto cattura di animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quella effettuata da operatori autorizzati dalle Autorità competenti nei casi e per gli scopi previsti dalle leggi vigenti;

5. è fatto assoluto divieto di detenere gli animali in ambienti con condizioni igieniche non idonee e in spazi angusti tali da impedire i movimenti essenziali, tipici della specie, e privandoli altresì delle condizioni di vita idonee secondo le esigenze naturali ed acquisite.
I criteri principali per la detenzione di animali d'affezione sono così dettagliati:
· i cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato ed impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli.
· La detenzione dei cani alla catena deve essere evitata; qualora si renda necessaria, occorre che all'animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la catena sia mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza e non più di due metri dal suolo.
> · Qualora i cani siano detenuti prevalentemente in spazi delimitati, è necessario uno spazio di almeno 12 metri quadrati per capo adulto, più ulteriori 4 metri quadrati per ogni capo aggiunto, fatte salve le particolari esigenze di razza; i locali di ricovero devono essere aperti sull'esterno, per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione.
· Lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.
· Ogni animale da affezione deve avere costantemente a disposizione acqua da bere.
· Il nutrimento, fornito almeno quotidianamente, fatte salve particolari esigenze di specie, deve essere, nella quantità e nella qualità, adeguato alla specie, all''età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale.

6. ogni animale deve essere tenuto, a cura del proprietario o da chi ne abbia il possesso anche temporaneo, in buone condizioni igieniche-sanitarie e dovrà essere accudito e curato secondo le necessità del caso. Chiunque detiene, a qualsiasi titolo, un animale è ritenuto responsabile anche della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole;

7. è fatto assoluto divieto di maltrattare i gatti che vivono in libertà; di impedire loro l'approvvigionamento di cibo ed acqua; di impedire loro il riparo dalle intemperie nei luoghi dove le colonie feline sono stanziate o nei ripari creati dalle associazioni animaliste

8. è fatto assoluto divieto di tenere gatti legati;

9. le voliere per uccelli, salvo deroghe transitorie per esigenze sanitarie e per mostre ornitologiche, devono avere dimensioni minime superiori all'apertura alare delle specie detenute;

10. è vietata la spellatura di animali vivi;

11. è vietata l'esposizione degli animali d'affezione nelle vetrine dei negozi o all'esterno degli stessi;

12. è vietato costringere alla convivenza, nella stessa gabbia, animali tra loro incompatibili;

13. è vietato tenere in isolamento animali che, per esigenza di specie, devono vivere in gruppo;

14. è vietata la vendita di pulcini o altri animali colorati artificialmente;

15. è vietata la custodia di pesci in acqua insufficiente, povera di ossigeno e a temperatura e ricambio idrico non conformi alle esigenze fisiologiche della specie; Il volume di ciascun acquario non dovrà mai essere inferiore a dieci litri d'acqua;

16. è vietato trasportare animali d'affezione in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da protegger gli animali da intemperie o lesioni, consentire la ventilazione nonché l'adeguato apporto idrico;

17. è fatto assoluto divieto di svolgere sul territorio del Comune spettacoli o altri intrattenimenti pubblici che comportino maltrattamenti ad animali e/o siano contrari alla loro dignità ed al loro rispetto;

18. è assolutamente vietata ogni forma di gioco, lotteria o intrattenimento anche in occasione di fiere, mercati, ecc., la cui vincita sia costituita da animali vivi;

19. è vietata ogni forma di accattonaggio con utilizzo di animali;

DISPONE

· che le trasgressioni alla presente ordinanza, fatte salve le disposizioni penali in materia, saranno punite con una sanzione amministrativa di £. 350.000;
· la Polizia Municipale, ed ogni organo a ciò preposto per legge o regolamento, sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza ed i cittadini sono invitati a segnalare in Comune eventuali trasgressioni.

Si avverte che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

1. entro 30 giorno dalla data di notifica del presente provvedimento, al Prefetto nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
2. entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, nei termini e nei modi previsti dall'art.2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034

 
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